1. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha abrogato la concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con il concessionario, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.
2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere h) e i), il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordino della disciplina regolamentare vigente in materia, adeguandola alla legislazione vigente; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,